domus sive home page vulgariter dictum!  ( Ordini e capitoli..., 1447)

Della electione del chamarlingho, capitolo septimo.

Et più ordinorono che per li detti chapitani si possa et debba eleggee uno in chamarlingho di detta compagnia per quello tempo a·lloro parrà, non passando uno anno. Alle mano del quale debbono pervenire tucti e danai che si riscote<?>no o per qualunche modo pervesissono alla detta compagnia. Et che detto chamarlingho debba di detti denari tenere chiaro et diligente conto, et paghare secondo le deliberationi et stantiamenti di detti chapitani et le due parti di loro. Et innançi che esso camarlingho possa exercitare lo uficio suo, sia tenuto |7v/3v| et debba sodare per buoni et sufficienti mallevadori, uno o più, a volontà di detti chapitani. Et sia tenuto et debba esso camarlingho alla fine del suo uficio, et ogni volta che parrà a detti chapitani, infra otto dì almeno avere renduto buono conto, et restituita ogni pecunia et quantità di denari et chose che gli restassono nelle mani al suo successore. Et che decto camarlingho sia tenuto rendere detto conto et restituire ogni chosa et osservare chome detto è.

Delle laude, capitolo octavo.

Anchora fu proveduto che le laude usitate di cantarsi in detta chiesa di Santa Maria Novella, si debbono cantare in nel luogho acciò usato et reputato, ogni sera in nella forma et modi consueti devotamente per buoni cantori o vero laudesi condocti et eletti per detti chapitani. E quali laudesi debbono essere per lo meno quatro, et che uno -  o laudese o altri secondo parrà a detti chapitani - sia deputato, il quale abbia apparechiare et sparechiare ogni sera el leggio, appicchare la candele et trovare et ordinare la panche, et tucte l'altre chose fare che è usato pel passato. Et possino e decti laudesi il più avere lire due el mese per ciascheduno di loro. Et quello è diputato apparechiare abbia lire una el mese, secondo la volontà di detti capitani. Et debbono e decti laudesi due volte l'anno esser rafermi per detti capitani, cioè del mese di lulglio et di gennaio; et chi non vincesse el partito per quatro fave nere, si intenda esser casso et rimosso. Et che ogni sera, finite le laude, si facci la confessione colla absolutione usata per uno frate del convento di Santa Maria Novella a cui sarà commesso pel priore di decta chiesa.

Et ogni volta che si trovasse decti laudesi manchare del loro uficio, possino et debbano esser corretti o condannati in detenere del loro salario, secondo parrà alla discretione di detti capitani. Et che oltra le dette laude, si dichi ogni lunedì mattina la messa allo altare del glorioso martire messer santo Piero[1] con dodici candele, chome è usato, alle spese di detta compagnia per l'anime de' morti d'essa. Et anchora si facci ogni anno del mese di novembre, cioè el dì di santo Theodoro, che è a dì nove di detto, quando non venisse in domenicha - et allora si facci il dì sequente -, generale annuale[2] et messe per l'anime di tucti e morti d'essa compagnia, con cera alla capella[3] maggiore di decta chiesa et alla sepultura della compagnia con candele intere et nuove in mano ai frati. Et faccisi piatança a decti frati, dove si spenda secondo è usato pel passato, non passando detto annuale messe et piatança lire sedici.

Della celebratione della festa del glorioso messer sancto Piero Martyre, capitolo nono.

 Anchora ogni anno a dì venti nove d'aprile si celebri la festa del glorioso messer santo Piero Martyre colla offerta alle spese di detta compagnia et ogni altra chosa chome è stato consueto, et con quello honore et più se a' chapitani paresse. Et di tucte le spese si fanno in essa festa, si debba rendere a essi capitani buono et diligentemente conto et per via di stantiamento paghare.

|8r/4r| Della electione del frate, capitolo decimo.

Item providono et ordinorono che per li bisogni della detta compagnia sia sempre deputato uno frate del convento di Santa Maria Novella, buono et sufficiente, il quale frate dia il priore di detto convento, o chi tenesse suo luogho, a richiesta et piacimento de' capitani d'essa compagnia. Et che esso frate sia tenuto et debba con diligentia operare d'essere bene informato di tucti e lasci et annovali et piatançe che s'anno a fare a detti frati di Santa Maria Novella o a·lloro sagrestia o infermeria, et etiamdio a qualunque altro luogho. Et simile avere notitia di case poderi et terre o beni di detta compagnia. Et debba decto frate, quando e capitani si ragunano, venirvi almeno per uno pocho di spatio di tempo; et con quello discreto modo gli parrà, ricordare a essi capitani e facti di detta compagnia, et il debito s'abbia a fare per l'anime passate, et ciascheduno altro obrigo fussono tenuti mettere ad essecutione. Et oltra questo, debba il detto frate, la matina che e capitani pilghiano lo uficio, dire la messa in luogho di detta compagnia. Et in ogni chosa esser favorevile et pronto circa la conservatione et augmento d'essa compagnia, et salute dell'anime degli huomini di quella.

Del modo delgli ufici et piatançe s'anno a fare, capitolo undecimo.

Et più deliberorono che detti capitani per tempo saranno con ogni diligentia et fede et sollecitudine debbano attendere che e denari, i quali s'anno a ritrarre per convertire in ne' detti frati per rinovali o piatançe o per altre operatione piatose, quanto è possibile a tempi debiti si riscuotino. Et sieno tenuti detti capitani intendere bene dal notaio proveditore et loro ministri come et quanto detti ufici et piatançe et elemosine si debbano fare, et qualunche altra operatione piatosa. Et quelle, come el denaio è riscosso, provedere che si faccino et mandirni(?) ad essecutione sança intervallo di tempo; considerando maximamente che detti lasci sono suti fatti per rimedio delle anime che fossono obrigate ad alcuna pena del purgatorio. Et debbono attendere che detti lasci si faccino secondo la intentione di chi àe lasciato. Et non possano detti capittani permectere deliberare o aconsentire etiamdio tacitamente che i denari, de' quali s'anno a·ffare detti rinovali o piatançe o altre piatose opere, in alcuna altra cagione per via diretta o indiretta si convertano in alcuno modo oltra quello sono stati deputati.

Et quando si fanno simili rinovali o piatançe, el sindacho ne tengha uno libro, et di tempo in tempo scriva distinctamente, et così el proveditore; attendendo sempre che si mecta ad essecutione la volontà di chi àe lasciato. Et debbano i detti capitani racordare al priore, el quale sempre si ritruova con essi, che la mattina si fanno tali annuali si dichino le messe pare alla sua conscientia che sia satisfacto a quelgli ànno lasciato tali obrighi. Et perché per dette chose fare, e detti capitani faccino gli stantiamenti in nel sindacho di detta compagnia, non che pilgli tali denari |8v/4v| ma che consengni al proveditore o borsario di detto convento quelli denari s'ànno a spendere in piatançe, et quelli s'ànno a spendere in rinovali agli sagrestani maggiori della sagrestia di detta chiesa, secondo altre volte è stato facto; et quello che avança d'una piatança s<?> el resto si converta et distribuischa in una altra o più, a consolatione di detti frati, secondo la discretione del priore, non ispendendo niente di meno tala pecunia in altro.

Et acciò che le dette chose abbino debita essecutione, el sindacho o altri a chi e capitani commetessono, abbia a vedere et intendere diligentemente come si fanno debitamente gli ufici et dette piatançe, et che non si commetta difecto in quello s'à a fare, sì che possa riferire se si fa el debito a ciascheduno, gravando sempre la conscientia del priore di detto convento ogni volta che ufici elemosine o piatançe da loro ordinate non avessono debita essecutione secondo la intentione di chi àe lasciato et di loro che sono a tale chose essecutori, in modo che a·lloro non sia gravamento di conscientia. Con questo che almeno una volta in nello loro uficio, cioè di sei mesi in sei mesi, siano tenuti et debbano vedere le ragioni della compagnia del mese di dicembre e del mese di giungno; e se poi o prima paresse, niente di meno sempre osservando che ogni uficio una volta riveggha le ragione et le spesse [sic] facte, et se e denari stantiati sono pervenuti alle mano del borsaio et de' segrestani, et se quello per loro in ufici et altre operatione deliberate àe avuto suo effecto, attendendo sempre che non passi el quinto mese del loro uficio che queste ragione abbiano vedute et saldate.

Aggiungendo che in nessuno modo si possa o debba fare alchuma spesa ordinaria o extraordinaria in acconcime di chase possessioni et altri beni o in presenti o doni ad alcuna persona o luogho che prima non sia richiesto la volontà de' chapitani et per partito vinta, con ciò sia chosa che essi siano governatori et abbino a distribuire tali beni secondo conscientia et none a beneplacito. Et pertanto ogni volta tali spese si trovassino esser facte sança tale deliberatione, quelli ministri per cui fossono facte si intendano esser cassi sança altro partito, et alle loro spese sia facto tale chosa. [fine del testo di Ordini e capitoli]

Acta et facta fuerunt omnia et singula suprascripta(?? per suprascriptos venerabiles capitaneos anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi Mccccxlvi, millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, indictione decima, die decima mensis martii [= 10.III.1446, = 1447 del computo fiorentino], ipsis capitaneis insimul co?? et congregatis in loco residentie ipsorum capitaneorum et dicte societatis, site Florentie in conventu Sancte Marie Novelle, presentibus testibus ad predicta vocatis habitis et rogatis venerabili viro fratre Andrea de Oricellariis ordinis fratrum Predicatorum in dicto conventu et Sancro Iohannis Bald(?) populi Sancti Ambroxii de Florentia.

Ego Rigogius Bartoli Rigogii de Decomano, civis et notarius florentinus, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, predictis capitulis et omnibus et singulis... interfui et ea rogatus scribere scripsi et publicavi ...


|?/5r| <16.II.1448/9> Venerabiles viri

magister Dominicus Bartholomei sacre theologie professor, frater Nicholaus Maççuoli, frater Stefanus Benincase, fratres conventus SMN de Florentia ordinis Predicatorum,

Matteus Martini de Sancto Guentino notarius et Andreas Iohannis vocatus Rosso linaiuolus, cives florentini,

capitani societatis Laudum Sancte Marie Virginis, vulgariter nuncupate Sancti Petri Martiris, conlegialiter convocati ...

 

 


<27.X.1460> Venerabiles viri frater Ciprianus prior..., fr. Guiglelmus Niccolai bacalarius, fr. Guido Michaelis, fr. Iacobus Pacini, fr. Iohannes Cionis

<27.IV.1470> Venerabiles viri magister Guiglelmus Niccolai... prior, magister Iohannes Caroli..., fr. Iacobus Pacini,

<29.I.1492/3> Venerabiles viri magister Iohannes ser Roberti prior, magister Thomas Matthei, fr. Mattheus <Ia>chobi,

<1?.I.1525/6, nota peculiarità grafiche> ... millesimo quingentesimo vigesimo quinto indictione quarta die vero decima ?nona? mensis ianuarii. Venerabiles viri magister Michael de ??rtona [altra mano sovrascrive genua] prior, fr. Benedi<ct>us Doni, | fr. Martinus Nicolai

<1.II.1532/3>

< II.1536/7> mgr Dominichus ser Iacobi prior

1538

1544


[1] Altare di san Pietro Martire, uno dei quattro altari e cappelle nella sezione inferiore del "ponte" o tramezzo, che allora divideva la chiesa in due.

[2] annuale (rinovali ecc.) = anniversario.

[3] capella: «Capella per unum p; prima enim brevis in omni significatione» (Bartolomeo da San Concordio (Pisa) OP, De dictionibus scribendis sive de ortographya (ante 1321?), Bibl. Casanatense 311, f. 80r).


Duccio di Boninsegna da Siena, Madonna dei Laudesi o Rucellai (1285)