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5. Le liste capitolari

Tra i nostri documenti le liste capitolarí occupano un posto precipuo. In Appendice I vengono pubblicate quelle relative al convento fiorentino. La loro importanza s’impone da sé. C’è solo da rammaricarsi della rarità di tali testimonianze, visto che lunghi periodi restano scoperti. Qualche annotazione è necessaria per intendere valore del documento e sua utilizzazione. L’atto capitolare di cui qui è questione verte sempre su un negozio legale di natura civile, ed è rogato dall’ufficiale pubblico che è il notaio. Il convento e il capitolo sono considerati alla stregua di universitas o collegium, convocato e presieduto dal priore o dal sottopriore in qualità di vicario. Il formulario presenta poche varianti entro il modello: «coadunato capitulo more solito ad sonum campanelle...». La maggioranza richiesta per la legalità dell’atto è, negli atti capitolari fiorentini (e pisani!), sempre di due terzi: «asserentes se esse duas partes et ultra...», la formula usuale. Non si ritrovano nella legislazione domenicana disposizioni circa la maggioranza legale per tali atti conventuali; e data la natura esclusivamente civile del negozio, bisogna pensare che il quorum fosse quello richiesto dalla legislazione civile della repubblica fiorentina.

G. Pampaloni, Consiglio del capitano del popolo, ED II (19170) 162b. La stessa maggioranza dei due terzi la si ritrova in atti capitolari d'altri ordini religiosi, dei monasteri, dell’ordine della Penitenza (ASF, Notar. antecos. 3143, f. 14r-v: 9.XII.1319), in Firenze.

Stessa maggioranza in Bologna in atto capitolare dei frati Minori: C. Piana, Postille al «Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci», «Archivum francíscanum historícum» 79 (1986) 465-66.

Cortona: «due partes fratrum conventualium dicti conventus» (30.VIII.1346). Foiano.

Lucca. MD 21 (1990) 369-508. due partes et ultra (386 ult); due partes et ultra de quatuor ceteris (393)

Orvieto. M. Rossi Caponeri - L. Riccetti, Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei sec. XIII-XIV, Archivi di Orvieto, Perugia 1987 (almeno nei testi OP, superior dev'esser banalizzazione di supprior): liste capitolarí senza indicazione del quorum legale (sacrificato dal compendio degli editori?).

Pisa. Liste capitolari del convento pisano (1382-1440): due partes de tribus

Pistoia. ASPt, Protoc. notar. 19, non rilegato né foliato, fasc. VIII (Pistoia 26.VI.1370): Coadunat(o) capitulo et conventu fratrum ecclesie Sancti Dominici pist(oriensis) ... , qui fratres fuerunt due partes et ultra fratrum dicti conv.

Siena. San Domenico in Camporegio: «asserentes nos esse maiorem partem fratrum conventus dicti loci» (ASS, Patrim. resti eccles., S. Domenico 4.III.1296/7); «consensu... fratrum predicti conventus qui sunt capitulum seu tres partes et ultra capituli fratrum dicti conventus» (ib. 27.I.1304/5); «qui fratres ínfrascripti sunt et faciunt et representant duas partes et ultra satis totius et universi capituli» (ib. 3.IX.1373); «qui infrascripti fratres sunt duas partes et ultra satis totius et universi capituli» (ib. 7.XII.1373). Altra cosa è →bocca o testatico

Chi ha diritto di partecipare a tali atti capitolari? Dalle liste pubblicate in Appendice (pp. 290-304) si ricava che vi prendono parte i frati assegnati al convento, siano essi figli o non del convento, non importa di quale provincia religiosa, anche stranieri al territorio italiano. Meno sicura la risposta alla questione: soltanto i frati chierici o anche i conversí? Nelle liste fiorentine non è dato identificare con certezza un solo converso tra i capitolari, mentre essi compaiono nel medesimo atto in qualità di procuratori eletti. In pochissimi casi, quando la lista dà il solo prenome senza ulteriori specificazioni onomastiche, la testimonianza della Cr SMN avanza l’alternativa tra due frati omonimi, uno chierico e l’altro converso. Nell’identificazione proposta (tra parentesi dopo il nome, con estremi cronologici e rinvio al numero seriale di Cr SMN ) è stata data precedenza al chierico; ma non si può escludere perentoriamente l’alternativa. Medesimo discorso per i novizi. Nessuna formale attestazione di novizi nelle liste capitolari fiorentine; ma vi si trovano molte coincidenze tra tempo dell’atto capitolare e anno d’entrata in religione, sebbene l’oscillazione di mesi per quest’ultima non permetta di discriminare tra tempo della probatio (noviziato) ed emissione dei voti.

In Siena esplicitamente testimoniata la presenza di due novizi tra i capitolari: «fr. Gerinus subprior et vicarius prioris dicti conventus, fr. Benedictus, fr. Ranerius, fr. Franciscus Maggioli, fr Niccolaus Ghoccioli, fr. Balduccius Aretinus, fr. Petrus de Tructa, fr. Franciscus dni Gratie, fr. Iohannes de Casulis, fr. Uguiccio de Marzis, fr. Petrus de Sarazano, fr. Michael Florentinus, fr. Angelus de Sancto Giminiano, fr. Bonus Cennis, fr. Iohannes dni Tancredi, fr. Thomas de Sancto Giminiano, fr. Franciscus novitius, fr. Angelus Saccuccii, fr. Niccolaus novitius, fr. Iohannes de Pocis, fr. Stefanus de Porto, fr. Ventura de Corzano, fr. Bernardinus, fr. Bernardus de Sancto Giminiano, fr. Ambrosius de Colle, fr. Monaldus, fr. Domenicus de Monte Luco, fr. Bartalomous de Prato fr. Iacobus Bernardini, fr. Franciscus de Talomeis, fr. Franciscus Ricchi, fr. Bonaventura, fr. Iacobus de Abatia, fr. Niccolaus Conticini, fr. Petrus de Castro Florentino, fr. Matheus de Corsignano, fr. Philippuccius, fr. Lanbertus Florentinus, fr. Franciscus Techini, fr. Leo, fr. Anselmus, fr. Romanus et fr. Renaldus» nominarono procuratori «fr. Christoforum de Talomeis de Senis ct fr. Ghaddum dni Cini de Senis licet absentes» (ASS, Patrim. resti eccles., S. Domenico 9.XI.1327).

Tra i capitolari d’Orvieto 15.VII.1276 compare fr. Leonardo da Vico Pisano; Cr Ps 445 registra « fr. Leonardus de Vico conversus».

Nella lista fiorentina 16.VII.1316 (29) - tra parentesi tonde il numero seriale dei frati della lista - fr. Silvestro precede immediatamente fr. Bernardo da Foligno, e fa pensare che sia il fr. Silvestro da Foligno converso assegnato a Viterbo nel 1305 (MOPH XX, 159/22). Necr. II, 444 (lista capitolare ASF, SMN 30.VIII.1373) trascrive: «et ístorum fratrum clericorum capituli et conventus»; il testo va letto: «et infrascriptorum fratrum dictorum capituli et conventus». Il novizio non prendeva parte al capitulum cotidianum del regime interno del convento (Constitutiones I, 14: AFP 18 (1948) 41).

I nostri atti capitolari vanno pertanto tenuti ben distinti da quelli contemplati dalle costituzioni domenícane e inerenti al regime interno del convento. Useremo di conseguenza “capitolare” sempre in rapporto alla peculiare natura delle nostre liste capitolari.

Il più notevole contributo delle liste termina alla demografia conventuale. Quanti frati erano nel convento fiorentino a tale o talaltra data? Precisiamo anzitutto che la lista capitolare dà i nomi dei frati attualmente assegnati (conventuales erano detti) al convento fiorentino, non dunque tutti né soltanto i figli della predicazione fiorentina; perché come frati (studenti, lettori ecc.) d’altri conventi e province vengono assegnati e risiedono a vario titolo per un determinato periodo nel convento di SMN, parimenti figli nativi del convento fiorentino sono assegnati e risiedono per un determinato periodo in altri conventi. Gli Atti dei capitoli provinciali del XIII e XIV secolo documentano ad ogni pagina la sorprendente mobilità e la frequenza dei trasferimenti, decisi di regola dal capitolo annuale. La lista inoltre non intende dare il numero totale dei frati conventuali ma il numero dei frati capitolari necessario al quorum legale; dunque almeno due terzi. Non sappiamo quanti di fatto fossero presenti all’atto capitolare eccedenti il numero minimo legale. Cosicché l’unità totale (tre terzi) stabilita sul numero dei capitolari presenti implica sì che i capitolari del convento non eccedevano tale numero (massimo ipotetico non fattuale) ma lascia indefinita la quantità numerica tra i due terzi e l’unità. Parimenti la lista lascia fuori dal computo i conversi, se costoro non potevano comparire tra i capitolari, come almeno le liste fiorentine fanno pensare.

La lista 20.XI.1304 recensisce 44 frati, tutti capitolari. Tre giorni dopo, il capitolo viene convocato di nuovo; la lista 23.X1.1304 recensisce 40 capitolari; 11 capitolari della prima lista (nn. 6, 7, 9, 11, 12, 23, 25, 33, 39, 41, 43) non campaiono tra i capitolari della seconda (11 + 40 = 5 l); 8 della seconda (nn. 3, 9, 14, 16, 25, 30, 31, 39) non compaiono nella prima (8 + 44 = 52). I soli tre giorni di distanza escludono eventualità di considerevoli cambiamenti intervenuti nel frattempo nel personale del convento. Il notaio dispone dunque di almeno 52 capitolari; se ne avvale di 44 un giorno, di 40 tre giorni dopo. Se 40 erano sufficienti al quorum legale dei due terzi, i capitolari non dovevano eccedere il numero di 60. Il che conferma quanto detto or ora: la lista capitolare non dà i nominativi di tutti gli aventi diritto presenti in convento ma almeno quanti sufficienti a coprire il quorum dei due terzi. Le due liste ravvicinate di maggio e luglio 1311 (anteriori al capitolo provinciale che disponeva trasferimenti e assegnazioni) e quelle di novembre e dicembre 1321 (posteriori al capitolo provinciale dell’anno) sembrano confermare la cosa, benché la distanza cronologica tra le due liste del medesimo anno non permetta conclusioni altrettanto perentorie come per l’anno 1304.

Oltre ai capitolari compaiono altri frati, di solito nominati procuratori del convento per una specifica transazione. Tra costoro anche frati conversi. Si dà anche il caso di nominativi inseriti tra i capitolari che riappaiono tra i procuratori eletti.

La composizione conventuale è varia per provenienza. I frati della predicazione fiorentina costituiscono il nucleo maggioritario, ma convivono con i frati provenienti da tutti i conventi della provincia Romana, toscani e non, e con frati d’altre province, anche stranieri al territorio italiano.

La seguente tavola dà il consuntivo delle liste capitolari. Il totale - ricordiamo - è dei frati che compaiono nell’atto, non il totale assoluto dei frati allora assegnati al convento. «Fiorentini», con relativa percentuale rispetto al totale, sono i frati della predicazione di SMN. Nelle liste più antiche l’incompletezza onomastica lascia un discreto margine d’incertezza sull’identificazione dei fiorentini, ma dal 1304 la perplessità circa l’appartenenza alla predicazione fiorentina non supera le due o tre unità. In calce alle singole liste si troveranno annotati dubbi o le ragioni dell’identificazione.

  capitolari  totale fiorentini
31 gennaio 1245

17

18

 

26 gennaio 1282 33 33 20 (60,6%)
20 novembre 1304 44 44 30 (68,18%)
23 novembre 1304 40 46 33 (71,73%)
10 maggio 1311 49 51 33 (64,7%)
3 luglio 1311 53 53 35 (66%)
16 luglio 1316 40 41 23 (56%)
5 novembre 1321 53 55 43 (78,18%)
30 dicembre 1321 70 75 49 (65,33%)
8 ottobre 1333 61 63 36 (57,14%)
15 febbraio 1336 54    
10 marzo 1338 44 44 29 (65,9%)
27 novembre 1352 34 35 22 (62,85%)
30 agosto 1373 27 28 16 (57,14%)
19 luglio 1374 38 38 24 (63,15%)
12 maggio 1376 42 43 27 (62,79%)
25 agosto 1399 29 29  
3 gennaio 1400 39 39  
15 dicembre1401 32 32  
6 settembre 1402 29 35  
1 settembre 1403 21 21  
12 luglio 1408 32 32  
       

Ignorando la lista del 1245, la percentuale media dei fiorentini è 64,26%.

Peculiare l’atto capitolare di San Romano in Lucca di novembre 1298. Vi appaiono in tutto 32 frati (computo anche il priore, assente e sostituito dal sottopriore). I capitolari sono rigorosamente ordinati secondo provenienza geografica: 20 della predicazione lucchese, 11 esterni, a loro volta distinti secondo il convento d’origine: Gubbio, Siena, Perugia, Spoleto, Pistoia. I lucchesi rappresentano il 62,5% del totale.

Capitolo San Romano di Lucca, 7.XI.1298: «religiosus vir fr. Laçarius filius condam dni Iacobi de Luca supprior capituli et conventus fratrum Predicatorum de Luca, congerens vices religiosi viri fr. Ughonis condam dni Uberti prioris capituli et conventus..., cum consensu et autoritate sui capituli... et ipsi idem fratres ad capitulum congregati,... quorum fratrum nomina sunt hec videlicet fr. Ricciardus condam magistri Bonaventure, fr. Tholomeus Fiadonis, fr. Orlandus de Quartigianis, fr. Stefanus Melanensis, fr. Nicolaus Cepa, fr. Petrus de Podio, fr. Raynerius de Sancto Iuxto, fr. Lucas Schiavina, fr. Stefanus de Buslangno, fr. Orlandus Dati, fr. Iohannes de <Ca>stilione, fr. Lottus de Chiatri, fr. Arrighus de Piscia, fr. Angelus Tacchii, fr. Guillelmus Catrignella, fr. Bartholomens de Sugrominio, fr. Martinus Benestantis, fr. Nicolaus Durassi, qui sunt de Luca, fr. Iacobus Armanni, fr. Nicolaus Petri, fr. Palmerius Tomasii, fr. Fylippus Bernardi, qui sunt de Aghubio, fr. Iohannes della Fonte, fr. Iohannes Guaschi, fr. Monaldus Viti, qui sunt de Senis, fr. Marchus Andree, fr. Gualfredus Nini, qui sunt de Perugio, fr. Thomas Herrigi de Spoleto et fr. Ugo de Mulis de Pistorio, qui omnes dicunt se esse nunc conventuales dicti capituli et conventus lucani, cum dicant plures ad presens comode haberi non posse, fecerunt... sindicos et procuratores fr. Ricciardum condam magistri Bonaventure et fr. Iacobum Passarini dicti ordinis presentes» (ASL, Dipl. S. Romano 7.XI.1298).
«Fr. Stefanus Melanensis» è detto «fr. Stefano filio Iacobi Melanensis» in Arch. Arcivesc. di Lucca, Diplom. *0 n. 94 (29.VI.1289).

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