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ASMN I.C.102 F 62r Invenit se Augustinus: miniatura al 1° resp., festa di sant'Agostino vescovo e confessore, 28 ag.Dibattito sulla durata legale delle Admonitiones
Un intervento di Remigio dei Girolami O.P. († 1319),

«Archivum Fratrum Praedicatorum» 50 (1980) 85-101.

sommario

1

ordinationes et admonitiones dei capitoli generali

4

testo trasmesso da due testimoni
BNF, Conv. soppr. G 4.936 e G 3.465

2

durano ad annum? a termine? in perpetuo?

5

raffronto dei due testimoni

3

questio de duratione monitionum di RdG
  # Raffaele da Pornassio (Imperia) 1455

6

data di composizione (1281)
    # ultima curiosità
 

questio  |  utrum  |  sed contra  1°     |  ӿ

1. ordinationes et admonitiones dei capitoli generali

Nel processo formativo ed evolutivo delle costituzioni dei frati Predicatori tra la morte di san Domenico (1221) e quella di Giordano di Sassonia (1237), il capitolo “generalissimo” Parigi 1228 non sembra apportasse novità di rilievo in fatto di redazione; segna invece una tappa fondamentale per la definizione e qualificazione delle nozioni base del diritto costituzionale dell’ordine. Anteriormente al 1228 ogni capitolo generale poteva varare nuove constitutiones (leggi a valore costituzionale) o sopprimere quelle già in vigore. I padri capitolari di Parigi 1228 distinsero nettamente tra constitutiones a durata perpetua e di natura inviolabile, e constitutiones soggette a modificazione e persino abrogazione, ma tramite il processo legislativo di tre capitoli generali immediatamente successivi.

Constitutiones antique, Preambolum, ed. A.H. Thomas, Leuven 1965, 309-10. R. Creytens, art. Costituzioni domenicane, «Dizionario degli istituti di perfezione» III (Roma 1976) coll. 183-84. Constitutiones [red. 1241], Prologus, ed. AFP 18 (1948) 29-30. COP-Bibl.

Accanto alla legislazione strettamente costituzionale, coesistono atti legislativi rimessi sotto la rubrica di ordinationes e/o admonitiones. La radicale differenza giuridica di queste due ultime rispetto alle constitutiones, è sottolineata perfino dal fatto che la trascrizione e trasmissione è rimessa a quaterni appositi, che danno luogo alla silloge del Liber admonitionum et ordinationum:

Moniciones vero capitulorum generalium vel provincialium in aliquo certo libello scribantur quolibet anno (CG Budapest 1254, MOPH III, 69/5-8).

Cf. Umberto da Romans, Expositio super constitutiones fratrum Praedicatorum, Prologus, in Opera de vita regulari, ed. J.J. Berthier, vol. II, Roma 1889, pp. 45 ss. R. Creytens, art. Costituzioni domenicane, cit., coll. 184-86. W. A. Hinnebusch, The history of the dominican order, vol. I, New York 1966, pp. 169-72. Vedi il testo dell'anonimo Directorium (fine xiii sec.) c. 8 (« Ordinatio que consuevit servari in actis capituli generalis»), ed. R. Creytens in AFP 26 (1956) 114-15. Per il Liber admonitionum vedi AFP 21 (1951) pp. 201, 216. E Giovanni Dominici († 1419), De obligatione constitutionum: «Ad hunc sensum credo omnia in regulis et constitutionibus contenta, que per preceptum non exprimuntur tacite vel expresse, sub mandato contineri, cum scribantur ut serventur...», in AFP 23 (1953) 215.

Alquanto incerta invece rimase la distinzione tra ordinationes (in cui prevale un intento d’ingiunzione normativa) e admonitiones (raccomandazione o esortazione etica); fluttuante soprattutto la definizione del loro vincolo legale. La natura eminentemente dinamica del processo legislativo affidato ai capitoli generali annuali e la distribuzione in tempi e gradi diversi del vincolo giuridico degli atti capitolari incontrò a più riprese perplessità di coscienza tra i frati e incertezza interpretativa dei documenti ufficiali. Tra le questioni mosse, la durata legale delle admonitiones. Sono queste per loro natura perpetue? Restano in vigore finché non siano espressamente revocate da un qualsiasi capitolo successivo? Oppure il valore vincolante è legato al capitolo che le ha emanate: durano cioè un anno, da capitolo a capitolo?

Nel 1251 il capitolo generale di Metz aveva formalmente richiamato l’obbligo delle admonitiones:

Monemus quod moniciones tam generalium quam provincialium capitulorum diligencius observentur (MOPHI III, 58/10-11).

Ma il moltiplicarsi delle ammonizioni a causa della frequenza annuale dei capitoli generali e provinciali, e la mancata definizione della natura e durata del loro vincolo, avevano acuito le perplessità. Le ammonizioni fatte da un capitolo, ignorate o non abrogate dai capitoli successivi, erano sempre in vigore? fino a quando ? Del resto, la concorrenza d’altre figure giuridiche ancora non ben definite - l’inchoatio ad esempio, e la consuetudo - non aiutava a districarsi nella considerevole massa di legislazione che si accumulava d’anno in anno. Perfino il valore normativo delle fasi del processo costituzionale subiva disturbo esegetico:

Inchoaciones vel approbaciones constitucionum, que ex consuetudine ordinis non servabantur, non serventur, quousque per tria capitula confirmentur (CG Bologna 1252, MOPHI III, 64/31-33).

2. durano ad annum? a termine? in perpetuo?

Nella Expositio super constitutiones fratrum Predicatorum (1267-77), Umberto da Romans - già maestro dell’ordine nel 1254-63 - affronta esplicitamente la questione delle ammonizioni: «Prologus, XXII: De differentia inter constitutiones et admonitiones, et de duratione admonitionum» (Opera de vita regulari II, 63-66). Vi si espone succintamente lo stato del dibattito, le opinioni opposte, quindi si dà la soluzione: le admonitiones durano a termine se questo è esplicitamente fissato dai definitori; altrimenti durano in perpetuo.

Il codice cosiddetto Ruthenensis Bernardi Guidonis, AGOP XIV.A.3, ff. 479-490, conserva cinque Questiones circa statuta ordinis Predicatorum. La seconda dice: «Utrum admoniciones capitulorum durent ultra annum sive solum per annum» (AFP 21 (1951) 197-214, il testo di Questio secunda - così d’ora in poi - a pp. 208-10). Le Questiones sono anonime, ma l’editore R. Creytens, argomentando da più indizi, le attribuisce al medesimo autore della Expositio super constitutiones, Umberto da Romans (AFP 1951, 198-205). Questio secunda risolve nella linea di Expositio super constitutiones di Umberto. Nello stesso tempo appare più risoluta nel tono, più netta nei termini assertivi della tesi, più ampia nello sviluppo argomentativo rispetto al testo della Expositio super constitutiones. Vi appare anche uno spunto fortemente polemico, finanche intransigente - assente nella Expositio super constitutiones di sicura attribuzione umbertina - contro chi sosteneva la sentenza opposta:

Dicimus quidem quod ponere quod non durent nisi per annum, erroneum est et fortassis adinvencio illorum quibus placent libertates contrarie discipline (Questio secunda 208).

Qualunque sia il rapporto tra testo della Expositio super constitutiones e testo della Questio secunda, e rimettendo ad Umberto la paternità di quest’ultima sull’autorità dell’editore, certo è che tono e dossier argomentativo della Questio secunda sono indici d’un clima più acceso e riflettono verosimilmente un vivace dibattito in corso all’interno dell’ordine. Appena tre anni dopo la morte d’Umberto da Romans (14.VII.1277), il capitolo generale dei provinciali, Oxford 1280, interviene esplicitamente su una questione che doveva generare angustie ai frati e incertezza legislativa, e dirime il dibattito sul valore legale delle ammonizioni nella linea della soluzione di Umberto; decisione capitolare introdotta sotto la rubrica declaratio. Clamorosamente, giusto l’anno appresso, il capitolo generale dei definitori tenuto in Firenze revoca la declaratio di Oxford. Le opposte posizioni nel dibattito in corso si esprimono nel massimo organo legislastivo dell’ordine a distanza d’un anno, non appena cioè s'era rinnovato il corpo definitorio.

 

 

Testi a confronto
da AGOP XIV.A.1 (membr., 227x151, ff. 346, XIV sec., provenienza SMN di Firenze) 
Acta capitulorum generalium et provincialium provincie Romane

 

Oxford 
1280

Item declaramus quod admonitiones et ordinationes in actis capitulorum generalium et provincialium facte durant quousque fuerint revocate (f. 71v1-3; cf. MOPH III, 210/15-17)
 

Firenze
1281

Item quamvis non sit dicendum vel tenendum quod admonitiones capitulorum generalium per totum ordinem et provincialium in suis provinciis non durent nisi per annum vel tantum ad vitam admonentium et huiusmodi alia, tamen ad fratrum conscientias assecurandas ordinamus quod huiusmodi admonitiones more solito in quaternis scribantur et diligentius observentur, ille presertim que <certam> causam honestatis et necessitatis continere videntur; ideoque declarationem factam de hoc in capitulo Oxonie celebrato revocamus (ff. 72v-73r; cf. MOPH III, 213-14)
 

La cosiddetta Chronica rornana così annota il fatto: «A.D. MCCLXXX celebratum fuit generale capitulum diffinitorum [corr. provincialium] Oxonìe, in quo fuit determinatum quod monitiones capitulorum generalium et provincialium in perpetuum obligant, nisì revocentur per eadem capitula, quod in sequenti capitulo fuit retractatum» (AFP 4 (1934) 110).

 A dire il vero, la decisione del capitolo di Firenze - al di là degli schieramenti - esprime un testo né perspicuo nella redazione né chiarificatore del valore giuridico delle ammonizioni all’interno del dinamismo legislativo dell’ordine. Anzitutto il testo appare sotto la rubrica admonitiones (MOPHI III, 213/26), il che sembrerebbe insinuare che i capitolari di Firenze non intendessero contrapporre una loro declaratio (interpretazione autentica) a quella dei capitolari d’Oxford. Inoltre, da una parte dissuade i frati dal sostenere la durata annuale delle ammonizioni (ritiene dunque autentica in sé la declaratio oxoniense?), dall’altra abroga la dichiarazione del capitolo precedente. L’intento dei definitori fiorentini appare principalmente rivolto a tranquillizzare la coscienza perplessa dei frati: «tamen ad fratrum conscientias assecurandas...». Si ordina che le ammonizioni siano trascritte negli appositi quaderni e siano osservate «più diligentemente», specie quelle a più specifico contenuto etico. La assecuratio delle coscienze è ricercata tramite l’operazione di comporre obbligazione pratica dell’osservanza con dispensa dall’assenso al pronunciamento formale di Oxford. La divaricazione tra obbligo pratico e ratio legis nell’atto legislativo è palese.

Il capitolo di Firenze dissipò i dubbi di coscienza dei frati e mise termine al dibattito sulle ammonizioni?

3. questio de duratione monitionum di Remigio dei Girolami

Tra le opere del domenicano Remigius Florentinus, o Remigio di ser Chiaro dei Girolami, è conservata una Questio de duratione monitionum factarum in capitulis generalibus et provincialibus che significativamente prende le mosse dai due testi capitolari Oxford e Firenze. Fra Remigio si licenziò in Arti a Parigi, e lì entrò nell’ordine attorno al 1267-68. Uditore di Tommaso d’Aquino (durante il secondo insegnamento parigino di costui, 1268-1272), lettore del convento fiorentino quando ancora diacono. Esercitò la carica d’insegnamento per circa quarant’anni. Nel capitolo provinciale Firenze 1281 (tenuto a ridosso del capitolo generale del medesimo anno e nella medesima città) fu nominato predicatore generale. Più volte membro di capitoli generali e provinciali, priore provinciale della provincia Romana nel 1309-1311. Morì a Firenze nel 1319. Le sue opere - per lo più inedite - sono conservate in otto codici, oggi presso le Biblioteche fiorentine Nazionale e Laurenziana, tutti di provenienza dal fondo librario di SMN.

La tesi sostenuta da Remigio nella Questio de duratione monitionum - sulla scorta della decisione del capitolo generale Firenze 1281 - milita sulla sponda opposta a quella d’Umberto da Romans, di cui s’è detto sopra:

Unde ex hoc plane ostenditur quod acta preteritorum annorum non habent vim obligandi ad observantiam sui nisi ex virtute actorum anni presentis (rr. 44-46).

Si potrebbe utilmente mettere a confronto il testo di Remigio con quelli dell’Expositio super constitutiones d’Umberto e della Questio secunda. A quest’ultima il testo di Remigio mi sembra più prossimo e per il tono del dibattito e per i richiami (per oppositum) nel dossier argomentativo. Ma il testo remigiano è propriamente una expositio - commento filologico e testuale - della decisione del capitolo fiorentino. Annoto soltanto che, per l’esegesi remigiana, l’abrogazione della precedente declaratio oxoniense implica, nell’intenzione del legislatore di Firenze, l’asserto contrario: «per quod quidem iudicatur expresse quod admonitiones actorum non durant quousque fuerint revocate... Ex quo videtur convinci quod non durant nisi per annum, usquequo scilicet superveniat auctoritas aliorum diffinitorum» (rr. 90-94). Mentre l’illustrazione dei diversi gradi etico-giuridici dell’obbligazione (rr. 77-88, 104-118) a partire dalla ratio boni dei contenuti specifici delle singole ammonizioni ristabilisce prossimità e sintesi teorica tra ratio legis, gradi di vincolo giuridico, valore etico dei singoli termini dell’atto umano, coscienza di chi pone l’atto umano. Nei testi d’Umberto da Romans prevale invece - se ben li interpreto - un’argomentazione produttiva di divaricazione: si asserisce perentoriamente la durata perpetua dell’obbligo delle ammonizioni (addirittura «ad instar constitutionum», Questio secunda 209/2-3), poi si sovviene al conflitto di coscienza col ricorso a dati oggettivi escusatori; qualcuno di questi sembrerebbe inconciliabile con l’asserto principale se non trovasse ragione entro i termini estremi della divaricazione: rafforzamento formale dell’atto legislativo pubblico da una parte, e condiscendenza remissiva alla coscienza individuale dall’altra:

Ad illud quod dicunt quod secundum hoc erit per lapsum temporis iugum intolerabile tanta multitudo admonitionum, potest responderi... quia multa de istis admonitionibus per lapsum temporis transeunt in oblivionem, quod Ordo non multum reprobat (Questio secunda 209).

Ma lascio al lettore l’interesse d’un esame comparativo sistematico tra i testi d’Umberto (o di chiunque sia la Questio secunda) e quello di Remigio, così come la valutazione teologica delle opposte soluzioni e dei processi argomentativi.

Due secoli dopo Remigio, il medesimo dubbio costituzionale viene sottoposto a Raffaele da Pornassio (Imperia) OP partendo dalle medesime autorità di Oxford 1280 e Firenze 1281. La breve soluzione (1455 ca.) di Raffaele inclina a favore della posizione d'Umberto da Romans. R. Creytens, Raphaël de Pornassio († 1467), Vie et oeuvres, II: Les écrits relatifs à l'histoire dominicaine, AFP 50 (1980) 147-48 art. 9°: De duratione admonitionum que in capitulis generalibus et provincialibus fieri solent. Cf. SOPMÆ III, 296; IV, 251-57.

Creytens, Raphaël de Pornassio..., AFP 50 (1980) 147 n. 125, rinvia a Panella, Dibattito sulla durata..., AFP 50 (1980) 85-101, tutto in corso di correzioni di stampa, e improgrammata coincidenza sulla medesima materia "durata legale delle admonitiones"!

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