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2. La congiura del silenzio

Se il documento asserisce la fattualità dell’evento, il silenzio documentario non ne nega l’esistenza. Il fantasma del reale accaduto, ora ignorato dalla selettività documentaria ora rimosso da intenzionale reticenza, perseguita la fantasia dello storico. Le pubbliche istituzioni hanno mille ragioni e per selezionare e per coprire la notizia. Non ultima, e non la più riprovevole, quella del “parce defunctis”. È reticente, oggi, il discorso commemorativo per lo statista scomparso, era reticente, allora, il sermone in morte del prelato. Il frate apostataapostata ab ordine» è chi abbandoni il convento o l’ordine senza licenza e con intenzione di non farvi ritorno) è morto all’istituzione religiosa. E così è per chi passa ad altra regola. Il silenzio ufficiale l’accompagna nella pace eterna della sua inesistenza. Nessuna istituzione esibisce il negativo di sé. Eppure il frate vagabondo, faccendiere, insofferente della disciplina conventuale, corrotto, non è solo frutto della novellistica o della satira antifratesca né incidente susseguito alla pesta nera, causa - si soleva dire - del rilassamento e decadenza degli ordini mendicanti, ma fenomeno dalle notevoli proporzioni che accompagna l’istituto religioso fin dalle sue origini, fin da quando la dinamica dell’aggregazione personale suscitata dal carisma del leader spirituale cede il posto ai più complessi rapporti operanti nel pubblico organismo. Qui la dissociazione dell’individuo o il rigetto da parte dell’istituzione diventano consostanziali alla specifica dinamica che presiede formazione rafforzamento e sussistenza della pubblica istituzione. Quasi un suo morbo fisiologico. Il documento ufficiale lo dissimula, sottraendo allo storico ogni possibilità di dar nomi e numeri al fenomeno. Ma non può nasconderlo del tutto, o quando l’istituzione rilancia la propria immagine con l’espulsione dell’indegno o quando la legislazione canonica impone alle autorità di controllare il fenomeno. Il diritto pubblico ecclesiastico regola la materia; bolle papali in risposta ai più svariati quesiti che i casi sollevano - fuga, apostasia, transito ad altra regola - sono frequentissime e le si ritrovano nei fondi diplomatici degli archivi conventuali.

Per l'ordine dei Predicatori se ne possono scorrere innumerevoli esemplari in Bullarium Ordinis Praedicatorum I, Roma 1729, 5 (7.II.1217), 12 (23.I.1221 e 10.II.1221), 19-20 (25.V.1227), 23 (3.VIII.1227), 77 (21.VI.1235), 120 (15.VII.1242 bis), 130 (21.I.1244), 138 (25.III.1244 bis), 141 (21.IV.1244), 145-46 (1.II.1245), 153 (15.IX.1245), 156 (19.1X.1245), 159 (28.III.1246), 173-74 (24.V.1247), 215 (15.VII.1252), 284 (22.V.1255 e 23.VI.1255), 285-86 (27.VII.1255), 303 (5.V.256 bis), 306 (10.VI.1256), 313 (8.VII.1256), 359 (5.III.1258), 364 (13.V.1258), 367 (29.VI.1258), 368 (21.1X.1258), 374-75 (11.VI.1259), 389 (13.I.1260), 398 (27.XI.1260), 416 (13.I.1262), 424-25 (11.VI.1262), 426-27 (7.VII.1262), 458 (30.IX.1265 = AMR, Dipl. 30.IX.1265)..., e così di seguito con la medesima frequenza; Bullarium II, Roma 1730 (aa. 1281 ss).

Ricordiamo che la professione (emissione dei voti) è perpetua e in linea di principio irrescindibile in quanto votum a Dio; ma essa implica simultaneamente il vincolo con la religione (ordine monastico o mendicante) in cui è emessa; cosicché al frate cui risulti intollerabile l’ulteriore permanenza nell’osservanza si presentano due possibilità: o quella legale della transizione autorízzata ad altra regola più austera (arctior) o quella illegale dell’abbandono della vita religiosa (apostata ab ordine, a regula, a religione, da tener ben distinto da apostata a fide), con tutte le varianti della casistica.

■ Principali fonti giuridiche nel Corpus iuris canonici:

(1234) Decretales Extra III, 31 (De regularibus et transeuntibus ad religionem).

(1298) Liber sextus decretalium III, 24, 2, e Glossa ordinaria in locum (Decretales Gregorii papae IX cum glosis, Roma 1584, 874 ss; Liber sextus decretalium... cum glossis, Roma 1584, 404-05).

(1317) Clementinae III, 9.

«aposteta della religione», nel toscano trecentesco: Iacopo Passavanti, Lo specchio della vera penitenzia [1354-57 ca.], ed. critica a c. di G. Auzzas, Firenze 2014, p. 308. A. Gauthier, Apostasia dalla vita religiosa, «Dizionario degli Istituti di Perfezione» 1 (1974) 717-19; Dispensa (dai voti di religione), ib. 3 (1976) 720-26; J. Fernandez, Fuga, 4 (1977) 988-95; A. Boni, Noviziato, 6 (1980) 451-52; F. Cubelli, Passaggio da una classe all’altra nell’ambito della stessa religione, 6 (1980) 1200-11; Passaggio da una religione all’altra, 1214-30.

Da parte dell’istituto religioso, gl’interventi coercitívi si esprimono nell’indurre con ogni mezzo il fuggitivo e l’apostata a rientrare in convento, anche tramite cattura e ricorso al braccio secolare; nell’applicare le pene previste dal diritto comune e dalle costituzioni dell’ordine, non escluso il carcere, anche a vita; oppure, provata l’incorreggibilità, nell’espulsione.

MOPH IV, 135 (1321); XX, 228-29 (1323). In Bologna 8-9.VIII.1375 il provinciale alla presenza del notaio interroga frati anziani sulla consuetudine dell’incarcerazione di frati nella provincia domenicana di Lombardia inferiore: AFP 45 (1975) 49-52.

Constitutiones OP [1216-36] I, 21 (De levioribus culpis), 22 (De gravi culpa), 23 (De graviori culpa), 24 (De fratre qui apostataverit), 25 (De gravissima culpa): ed. Thomas, De oudste 331-39. Dopo il 1241 (AFP 18 (1948) 42-47) la materia sarà stabilmente distribuita: Constitutiones I, 16 De levi culpa; I, 17 De gravi culpa; I, 18 De graviori culpa; I, 19 De gravissima culpa; I, 20 De apostatis.

■ (ritrovamenti archivistici 1996) Importante caso di fr. Zanobi di Ricco degli Albizzi da Firenze (1331-1334): lettera ufficiale di espulsione dall’ordine domenicano, illecita transizione all'ordine benedettino, implicanze testimoniali dei prelati, e discussione decretalistica sul caso.

F.D. Logan, Runaway Religious in Medieval England, c. 1240-1540, Cambridge Univ. Press 1996.

I capitoli generali dell’ordine dei Predicatori testimoniano il costante assillo del problema (la frequenza dei ricorsi la cede soltanto alle provvisioni per lo studio), sebbene la comminazione della pena protegga di regola la memoria del trasgressore con la discrezione dell’anonimato. I capitoli provinciali fanno eco al medesimo assillo entro la giurisdizione territoriale della provincia religiosa.

a) transizione da ordine a ordine: MOPH III, 14/28-29 (1240), 19/36-37 (1241), 22/13-14 (1242), 28 (1244), 31 (1245), 34 (1246), 97 (1259), 130 (1265), 139 (1267), 144 (1268), 186‑87 (1276)…

b) apostasia: III, 10/23 (1238), 24/8-9 (1242), 28/18 e 29/10 (1244), 31/3 (1245), 34/1 (1246), 63/14 (1252), 68/17 (1254), 73/24 (1255), 103/4 (1260), 106-07 e 108/19 (1261), 112/23 (1262)…

c) espulsione: III, 106/30 (1261), 112/21 (1262), 173/26 (1274), 179/12 (1275), 183/25 (1276); IV, 40 (1309), 105 (1317).

Nella provincia Romana: b) apostasia: MOPH XX, 3/30-31 (1244), 9/24-26 (1249), 38 (1271), 60 (1282), 98 (1291), 117 due volte (1294), 138 (1300), 141 (1301), 172 (1309), 221 (1321), 225-26 (1323); c) espulsione: 14 (1253), 22 (1258), 38 e 39 (1271), 140 (1301), 175 (1309). La «mutatio sui status» di XX, 146/20-28 (1303) potrebbe indicare soltanto transizione dallo stato di converso a quello di chierico o viceversa.

Un libro d’edificazione del genere degli exempla quale le Vitae fratrum (1256-60) di Gerardo da Frachet non cela lo stupore di fronte ai frati che, fin dal tempo del fervore delle origini, hanno disertato la comunità, e costruisce l’«exemplum ex contrario» a partire dalla «loro miserevole fine» (MOPH I, 53-54, 145-46, 290-95). Ma il medesimo libro, a differenza delle fonti diplomatiche, lascia trasparire le opposte spiritualità conviventi nel medesimo convento che si asseriscono con nettezza quando esposte a prender partito sui casi d’apostasia. Fr. Giordano di Sassonia, maestro dell’ordine 1222-37, si prende cura di far tornare all’osservanza un apostata; interpella il capitolo conventuale; ai frati prospetta con realismo anche la possibilità che l’apostata, una volta rientrato in convento, ricada nelle sue colpe. Un frate, dalla monolitica coscienza del bene e del male adeguatamente divisi sul discrimine dell’istituzione conventuale, è dell’avviso che non ci si debba curare del caso. Al che Giordano: «Vedi, fratello, se voi aveste sparso una sola goccia di sangue per costui, come Cristo per lui ne ha sparso, ben altrimenti ve ne fareste carico». L’intransigente ritorna in sé (così il racconto, ché la letteratura dell’exemplum induce virtù), si prostra confuso e dà volentieri il proprio assenso (MOPH I, 145-46). L’autorevole Expositio della regola di sant’Agostino d’Umberto da Romans († 1277) dà un quadro ragguardevole della prassi dell’ordine dei Predicatori a proposito degli apostati ed espulsi, e illustra le variegate soluzioni che severità e misericordia nel medesimo tempo traggono dalla fenomenologia dell’incorreggibilità (Opera de vita regulari, ed. J. Berthier, Roma 1888, I, 337-44).

Ma quando l’istituzione non cela del tutto il negativo di sé, rilascia informazioni che potrebbero aver deformato natura e ragioni della defezione sulla base dell’unilateralità della versione. Il medesimo documento che denuncia la trasgressione non dà pari accesso alla voce dell’imputato. Né il documento estemo, ricuperato contro quello ufficiale, illumina il momento fluido dei rapporti individuo/istituzione che articola le ragioni etiche del dissociato; costui è colto nel frammentario e nel periferico d’un negozio legale o d’una pendenza giuridica. Ché se si dà il cittadino e il frate indegno, si danno altresì un assetto e una gestione del pubblico organismo restii a controllare la propria autorevolezza etica sulle istanze del “bene comune” nel caso della società civile o della lex evangelii nel caso dell’istituzione ecclesiastica. Il govemo dell’ordine dei Predicatori - dice il fiorentino Remigio dei Girolami († 1319) - replica in sé e articola simultaneamente in differenti istanze di partecipazione le tre forme della costituzione politica: la monarchica l’aristocratica la democratica. Ma ne replica anche le rispettive corruzioni: quando la cosa pubblica viene sottomessa al dominio di uno solo che ne dispone come sua proprietà, quando l’esercizio sussidiario del potere viene riservato ai clienti, quando il consenso dei «pueri» e dei «fratres conversi» simula l’allargamento della base sociale (Dal bene comune, MD 16 (1985) 114 n. 198).

L’analisi delle degradazioni dell’esercizio del govemo potrebbe risultare più ricco e verosimilmente più latitante alla documentazione, quando si portasse sulla dissidenza intellettuale o sulla dissociazione etica dal ruolo testimoniale della comunità religiosa a confronto con specifiche circostanze della società civile ed ecclesiale. Il silenzio documentario continua a gravare sulle reali ragioni di siffatta dissidenza, al pari della dissociazione dell’apostata o del transfuga, cui dà nome un casuale negozio legale. E continuerà a gravare presso la storiografia ufficiale dell’ordine, anche quando l’erudizione moderna ricupererà la passione del monumentum: i residui documentari del negativo dell’istituzione sono negli stessi archivi e accanto alle stesse carte che alimentano la rigogliosa produzione del de viris illustribus. La congiura del silenzio sulle possibili buone ragioni della persona contro le possibili sopraffazioni dell’organismo pubblico non è infranta. Qualcuno degli apostati e degli espulsi non avrà portato con sé, nel silenzio della propria indocumentata realtà, il carico della propria sofferenza come delle proprie buone ragioni?

Un intellettuale dissidente, secondo la Cronica perugina!

originale latino

volgarizzamento (2010) di EP

Cr Pg f. 27r: «In libro De vitis fratrum legitur de fratre perusini conventus quod subscribitur:

Nel libro De vitis fratrum si racconta d'un frate del convento perugino, che qui riporto:

Cum quidam frater, alias valde devotus et religiosus et bonus lector fuisset multo tempore, tandem incidit in quasdam novas oppiniones que a sapientibus herronee iudicate sunt. Cum autem frequenter monitus ut dimicteret illas nollet acquiescere, demum a magistro ordinis et diffinitoribus capituli generalis rogatus est flexis genibus ut resipisceret ne gravem ferre in illum sententiam cogerentur. Qui in suo sensu pertinax noluit obedire. Frater autem quidam anticus in ordine et prior, sanctus homo et verax, vidit diabolum sedentem super capud eius in capitulo, cum super hoc conveniretur et convinceretur et ostinaciter responderet. Et hoc suo familiari dixit, hoc pacto quod si alicui diceret, nullo modo exprimeret nomen etc.».

C'era un frate molto pio ed osservante, e per lungo tempo ottimo lettore (= insegnante nello studio conventuale). In seguito s'era inoltrato in teorie dottrinali innovative, ma ritenute erronee da persone sapienti. Era stato più volte ammonito che le abbandonasse, ma non aveva acconsentito. Infine il maestro dell'Ordine e i definitori del capitolo generale lo pregarono, in ginoccho, di ravvedersi, perché non fossero costretti ad emettere contro di lui severi provvedimenti. Egli tuttavia, pertinace nelle proprie posizioni, non volle obbedire. Un frate, antico nell'Ordine e priore, uomo santo e sincero, vide il diavolo seduto sulla testa di quel frate lettore, nel capitolo, convocato per discutere la questione e persuadere l'interessato a recedere; il quale invece aveva replicato con ostinazione. Il fatto poi lo confidò a un suo domestico, a condizione -  se lo raccontasse ad altri - di non fare in nessun modo il nome del frate.

Al frate perugino si riferiva il § immediatamente precedente di Vitae fratrum IV, 19 § III (MOPH I, 207-08) non quello che Cr Pg cita (MOPH I, 208 § IV), appartenente ad altra area geografica: cf. V. Doucet, La date des condamnations parisiennes dites de 1241, AA. VV, Mélanges Au. Pelzer, Louvain 1947, 183-93; AFP 18 (1948) 419-20. La dissidenza intellettuale nell’ordine in seguito alle innnovazioni teologiche di metà ’200 è di ben altro interesse e spessore. Il testo qui riferito mira a segnalare la decantazione del fenomeno nel linguaggio devoto.

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