Capitoli generali e provinciali dell’ordine domenicano raccomandono ripetutamente allo studio dei frati, specie dei «fratres communes», la Summa de paenitentia (redazione finale 1236) dell’illustre canonista Raimondo da Peñafort OP († 1275), detta anche Summa de casibus o Summa Raymundi (MOPH III, 99/23; XX, 33/25-26). La sua diffusione e il suo influsso possono difficilmente esser sopravvalutati nel settore della formazione dei chierici, dalla sacramentaria alla morale, e nel concorso a plasmare una religiosità popolare filtrata dall’attività penitenziale e oratoria degli ordini Mendicanti (SOPMÆ III, 283-87; IV, 248-5). La Summa de paenitentia (semplicemente «Raymundus» in Remigio) è chiamata in causa in Quol. I,10,20. Ma all’opinione rigorista di Raimondo è preferita quella del suo glossatore Guglielmo da Rennes OP († 1241-59; SOPMÆ II, 156-69; IV, 107-08). In Quol. I,13 ob. 3 e ad 3 Remigio risponde ad un’obiezione tratta da Raimondo attingendo di nuovo dal glossatore Guglielmo da Rennes; costui nella perplessità riportata in ob. 3 coglie Raimondo in contraddizione con se stesso, visto che aveva sostenuto che le indulgenze valgono «sicunt sonant». Nel medesimo articolo (righi 30-41) Raimondo è usato come fonte sulle diverse opinioni circa il valore delle indulgenze; mentre nei rr. 42-54 Remigio è costretto a “interpretare” la posizione di Raimondo nell’intento di spianarsi il terreno per accedere alla soluzione di Tommaso d’Aquino nell’In IV Sententiarum. Nel secondo quodlibeto Raimondo non è esplicitamente evocato; ma non è fuori luogo annotare che là dove Remigio fa propria la teologia sacramentaria di Tommaso che, contro l’opinione prevalente, attribuisce al sacramento del matrimonio il potere di conferire la grazia (Quol. II,13,14 ss.), i confratelli di Remigio continuavano a leggere in Raimondo che vi sono sacramenti «in quibus non confertur gratia, ut sacramentum matrimonii». Ed anche altrove ci s’imbatte in dissensi dalla Summa Raymundi. Nella questione Utrum imprimatur caracter in quolibet ordine, premessa la distinzione tra certezza per semplice affermazione e certezza per duplice negazione circa gli elementi della materia del sacramento dell’ordine, Remigio scrive:
«Secundam certitudinem habent de quibus in iure non fit expressa mentio quod non sint de substantia. Unde Raymundus: omna talia sunt reputanda ad substantiam pertinere [Summa de paenitentia III, 22 § 11, ed. Ochoa-Diez, Roma 1976, col. 646]. Et sic caracter exigit omnia illa» (cod. G3, ff. 72vb-73ra).
Passando quindi al problema se nel caso dell’ordinazione presbiterale il carattere venga impresso per imposizione delle mani o per tradizione del calice e delle ostie, continua:
Aliqui pro prima parte disiunctive allegant glosam unam super illud I Thim. 4[,14] «Noli negligere gratiam que data est tibi per prophetiam cum impositione manuum presbiteri vel presbiterii», que dicit quod per impositionem manuum datur presbiterium ordinato [Pietro Lombardo, Glossa maior in I Tim. 4,14: PL 192, 350 C]. Sed ista glosa nichil est ad propositum, quia, sicut et textus, loquitur de episcopatu, ipsum episcopum vocans presbiterum, sicut glosa ibidem(?) dicit; unde dicit quod Apostolus dixit «presbiteri» pro «presbiterorum» quia plures debent esse eipiscopi in consecratione alicuius episcopi (…). Illi vero, qui pro secunda parte disiunctive per locum a divisione [argomentazione «de loco a divisione»: Pietro di Spagna, Summulae logicales V 5 40, ed. L. M. De Rijk, Assen 1972, 77] possent concludere, allegant - quamvis hoc non exprimant - decretalem De sacramentis iterandis vel non iterandis, Presbiter, que dicit: «Presbiter et dyaconus cum ordinantur, manus impositionem tactu corporali ritu ab apostolis introducto recipiunt; quod si omissum fuerit, non est aliquatenus iterandum, sed statuto tempore ad huiusmodi ordines conferendos caute suplendum quod per errorem extitit pretermissum» [Decretales Extra I,16,3, ed. Friedberg II, 135]. Ex quo verbo concludunt Raymundus [Summa de paenitentia III,22 § 11, ed. cit., col. 646] et alii iuriste et tenent quod impositio manuum non sit de substantia, quia dicit «suplendum». Sed ista conclusio non sequitur necessario, ut videtur, quia papa dicit ante, in alia decretali, Pastoralis: si aliquis in confirmatione «non fuit crismate sed oleo delinitus non est aliquid iterandum, sed caute suplendum quod per errorem fuerat pretermissum» [Extra I,16,1, ed. Friedberg II, 134]. Constat autem quod materia crismatis est de substantia sacramenti confirmationis. Ergo potius posset esse argumentum ad contrarium ex quo tempus statutum ad ordinum collationem requiritur. Et ideo potius adherendum videtur rationi [cf. Tomm., In IV Sent. d. 24, q. 2, a. 3] que dicit in porrectione calicis pleni vino simul cum patena cum hostiis conferri caracterem sacerdotii, quia principalis actus sacerdotis est consecrare corpus et sanguinem Christi (cod. G3, f. 73ra-b).
Si andava accentuando lo scarto tra teologia trasmessa dall’autorevole Summa Raymundì e quella della grande elaborazione scolastica del secondo Dugento? A fine secolo un altro domenicano, Giovanni da Freiburg (SOPMÆ II, 428-36; IV, 151-52), aveva percepito il bisogno nella propria Summa confessorum (1297-98) di rifondere e aggiornare la Summa de paenitentia di Raimondo. Ma quest’ultima deve aver retto ancora a lungo nella formazione di base dei chierici e come manuale dei confessori se, nonostante le riserve dell’élite teologica, in pieno Trecento le cronache conventuali la inseriscono ancora tra i motivi eulogici delle notizie biografiche:
fr. Manetto di Piglio dei Filippi († 21.I.1304) «Summam de casibus abreviavit utiliter, in Summa virtutum et vitiorum [di Guglielmo Peyraut?] specialiter studuit» (Cr SMN n° 186); fr. Gentile da Ramazzano († primi decenni del '300) «bonus casualista, sciens peroptime Summam Raymundi ita quod in hoc se fratribus redidit multum utilem quam etiam secularibus» (Cr Pg f. 36v); fr. Ruggero degli Scalzi († 1331) «sciens nimis bene Summam Raymundi» (ib. f. 49v).
Sentimenti ainticanonistici sono ricorrenti nella teologia critica della schola:
Rolando da Cremona, Summa [1244 ca.] III, 87: «Et ideo qui parum vident intellectu et multum inferiori collatione et maxime carnalitate, appetunt scientias conìecturales, ut sunt Leges et Decreta et dialectica et rethorica et similia» (ed. C. Cortesi, Bergamo 1962, 266).
Ruggero Bacone, Opus tertium [1267-68] c. 24: «Sed prophetarum est a quadraginta annis, et multorum visiones habitae sunt, quod unus Papa erit his temporibus qui purgabit ius canonicum et ecclesiam Dei a cavillationibus et fraudibus iuristarum, et fiet iustitia universaliter sine strepitu litis » (ed. J.S. Brewer, Londra 1859, 86).
Tommaso d’Aquino, De forma absolutionis [1269-72] 2,12-14: «Ubi primo derisorium est postillam Summae in tanta re pro auctoritate inducere» (EL 40, C 35); «postilla Summae» è l’apparato alla Summa Raymundi di Guglielmo da Rennes. Id., Contra doctrinam retrahentium [1271] 13,183-86: «Quamvis inconsonum et derisibile videatur quod sacrae doctrinae professores iuristarum glosulas in auctoritatem inducant, vel de eis disceptent» (EL 41, C 66); i giuristi invocati nell’obiezione erano gli autori della Glossa al Decreto e alle Decretali Extra, Raimondo da Peñafort e Goffredo da Trani. Id., Summa tbeol. II-II, 88, 11 corp. § 4: «Et simili ratione, papa non potest facere quod ille qui est professus religionem non sit religiosus, licet quidam iuristae ignoranter contrarium dicant»; dell’opinione di tali giuristi riferisce la Glossa alle Decretali Extra III,35,6 “Abdicatio proprietatis” (ed. Roma 1584, 925-26), ma bisogna escludere Raimondo (Summa de paenitentia I, 8 § 9: ed. cit., coll. 352-53).
Umberto da Romans, De eruditione praedicatorum [1266-77] II, I, c. 69 (Ad studentes in iure canonico): «Alii sum qui tantum extollunt scientiam [eorum] quod venerunt ad hanc stultitiam ut dicerent quod melius regitur ecclesia Dei per ista iura quam per theologiam» (ed. J. Catalani, Roma 1739, 168).
Goffredo da Fontaines, Quodl. X (1293), 18: Utrum per unum bonum iuristam melius posset regi ecclesia quam per theologum (ed. J. Hoffmans, «Les Philosophes Belges» IV, Lovanio 1931, 395-97), col quale si confronta Bernardo d’Auvergne († post 1307) nelle Reprobationes ai quodlibeti di Goffredo (ed. P.S. Stella, «Salesianum» 19 [1957] 202-05).
Dante Alighieri, De monarchia [1313-14 ca.] III,3,9: «Sunt etiam tertii, quos Decretalistas vocant, qui theologie ac phylosophie cuiuslibet inscii et expertes, suis Decretalibus, quas profecto venerandas existimo, tota intentione innixi...». Cf. Par. IX, 133-35; Ep. XI, 16.
Francesco Caracciolo, Utrum iurista vel theologus plus proficiat ad regimen ecclesie [1314-16 ca.], ed. R.J. Long, «Mediaeval Studies» 30 [1968] 152-58.
E parole dure sui giuristi le si ritrovano nel teologo fiorentino Remigio. Questione Utrum dare mutuum ad usuram sit peccatum mortale:
Et videtur quod non, quia quod est peccatum de se nullo modo potest fieri. Sed usura licite fit in septem casibus, ut dicunt iuriste. Ergo etc.
Et dicendum quod est malum mortale. Ad argumentum vero dicendum quod argumentum bene procedit sed iuriste ruditer loquuntur quasi non intelligentes quod dicunt. Non enim est dicendum quod usura in aliquo casu liceat sed dicendum quod in quibusdam casibus propter quandam similitudinem cum contractibus usurariis videtur esse usura, et tamen non est usura (cod. G3, f. 184va).
■ ut dicunt iuriste: Raimondo da Peñafort, Summa de paenitentia II,7 § 3 (ed. cit., coll. 539-41) enumera sette «casus in quibus [usura] est permissa». Vedi anche Glossa in Decretales Extra V,19,6 “In civitate” (ed. Roma 1584, 1228); V,19,8 “De feudo” (ib. p. 1229), dove si conclude: «tamen in omnibus predictis casibus non dicuntur usurae sed potius interesse videtur»; V, 19,19 “Naviganti” (p. 1234).
La forma redazionale dei due quodlibeti di Remigio non presenta particolarità di rilievo rispetto al genere della letteratura quodlibetale tra fine XIII e inizio XIV secolo. Colpisce semmai la brevità dei quodlibeti e delle singole questioni discusse. Ordinariamente i quodlibeti del medesimo periodo, per quanto è possibile giudicare dai testi disponibili in edizione, sono molto più ampi sia nello svolgimento del corpo della soluzione che nella lista delle obiezioni. Brevi dunque nel testo, sobri nell’argomentazione, perspicui nel dettato. Poche le obiezioni; un solo argomento “sed contra” - quasi sempre in linea con la soluzione data nel corpo -, mai argomenti “in oppositum”. Se per altre opere d’ispirazione omiletica o inservienti alla didattica della predicazione si è parlato d’un Remigio prolisso, nei quodlibeti, così come nella Divisio scientie nel De subiecto theologie nel De mixtione elementorum in mixto e nello stesso De uno esse in Christo, bisogna parlare d’un Remigio conciso, essenziale, chiaro.
I procedimenti redazionali rispecchiano i caratteri generali. Come si sa, le questioni - le più inattese e disparate - che i partecipanti alla disputa de quolibet a quolibet sospingono sulla cattedra del maestro, sono da costui riordinate secondo una classificazione logico-gerarchica. Il risultato porta le impronte che il maestro imprime a tutto il materiale sia nella sessione della determinatio che nella redazione finale scritta del quodlibeto. Il quadro delle categorie ordinatrici porta, in Remigio, caratteri sobri e discreti; il «quadro classico» (P. Glorieux, Le Quodlibet et ses procédés rédactionnels, «Divus Thomas» (Pl.) 42 (1939) 68, 75), in uso durante il periodo di massimo splendore di tale genere di disputa, dopo le titubanze degli inizi e prima del preziosismo formale che preannuncia il declino. In ambedue i quodlibeti l’ordinamento poggia sulla divisione primaria bipartita (Dio-creatura); il secondo membro è suddiviso in creatura «puramente corporale», «puramente spirituale» e «composta di corporale e spirituale» nel primo quodlibeto; in «puramente corporale» e «composta di corporale e spirituale» nel secondo. Quest’ultimo membro (uomo) è a sua volta suddiviso: quanto alla grazia, alla colpa, alla pena nel primo quodlibeto; quanto alla natura, alla socialità, alla colpa, alla pena nel secondo.
■ P. GLORIEUX, Le
Quodlibet et ses procédés rédactionnels, «Divus Thomas» (Pl.) 42 (1939) p. 68: «Sans doute il y a des divisions classiques; qui s'imposent, non par autorité, mais à cause de la facilité de maniement qu'elles présentent. Si l'on parcourt les Quodlibets connus, on constate que la grande majorité des auteurs adoptent comme point de départ la division bipartite: le créateur, les créatures; ou, proche de celle-ci, une division tripartite... ». E quanto alle sottodivisioni: «Assez tôt cependant, presque simultanément, on voit employé une autre formule: classification à quatre ou cinq termes, un peu plus cohérente: il a été question de Dieu et des créatures: pour ces dernières, des créatures spirituelles, des créatures matérielles, des créatures composées d'âme et de corps. Les subdivisions suivent facilement. Le cadre est déjà le cadre classique qui sera adopté par la grande majorité des auteurs et qu'on retrouvera aussi bien vere le 1320 qu'en 1270» (ib. p. 75).■ Nel descrivere le forme
redazionali dell'ordinamento del materiale dei quodlibeti il Glorieux inserisce i quodlibeti di Remigio tra quelli che, nella tipologia tracciata dallo stesso Glorieux, prendono il nome di «Quodlibet ex abrupto», intendendo la «forme de présentation dans la quelle fait défaut même l'énumeration tonte simple du début, l'annonce des principales divisions qui vont étre adoptées. L'auteur, sans l'ombre d'une explication, entre de plain pied dans son sujet et entame immédiatement la première question. Il a cependant un plan qu'il suit; il s'est imposé des divisions et des subdivisions; mais il ne daigne pas en faire part...; ; le lecteur doit chercher lui même l'idée qui a pu présider à l'ordonnance; l'auteur n'en dit rien» (GLORIEUX, Le Quodlibet... art. cit., p. 77; a p. 78 il nome di «Rémi de Florence O.P.»). I principi d'ordine invece sono esplicitamente enunciati da Remigio all'inizio del quodlibeto e sviluppati, secondo il caso, all'inizio dei singoli articoli. La forma redazionale di questa presentazione d'ordine è vicina, stando alla tipologia proposta dal Glorieux, al primo gruppo o «Quodlibet ordinaire» dalle caratteristiche sobrie del periodo classico (ib. p. 77). Né in quest'articolo né altrove il Glorieux mostra d'utilizzare mai il testo dei quodlibeti di Remigio; ha soltanto trascritto dal Grabmann la lista degli articoli quodlibetali (GLORIEUX II, 252-53), e probabilmente disponeva solo di questa quando catalogava i quodlibeti di Remigio tra quelli del tipo «ex abrupto».Ecco lo
schema delle divisioni che, a inizio quodlibeto e articoli, danno ordine alle questioni sollevate dai partecipanti alla disputa quodlibetale.Quolibet I
Querebatur
I. de Deo
a) in se
1. quantum ad naturam (a. 1)
2. quantum ad personas (a. 2)
3. quantum ad comparationem nature ad personam (a. 3)
b) quantum ad unionem cum humana natura (a. 4)
II. de creatura
a) pure corporali
1. de corpore glorioso (a. 5)
2. de luce (a. 6)
b) pure spirituali: de angelo (a. 7)
c) composita ex corporali et spirituali
1. quantum ad gratiam: habitualem (a. 8), sacramentalem (a. 9)
2. quantum ad culpam: quantum ad proponentes (a. 10), ad profitentes (a. 11), ad restituentes (a. 12).
3. quantum ad penam (a. 13)
Quolibet II
Quesitum est
I. de creatore
a) quantum ad naturam divinam
1. quantum ad eius potentiam: quantum ad effectum eius positivum (aa. 1-3); quantum ad negativum vel privativum (a. 4)
2. quantum ad eius scientiam (a. 5)
b) quantum ad unionem divine nature cum humana (a. 6)
II. de creatura
a) pure corporali (aa. 7-8)
b) composita ex corporali et spirituali
1. quantum ad naturam: pertinens ad multiplicationem individualem (a. 9), ad prioritatem membralem (a. 10)
2. quantum ad politiam (a. 11)
3. quantum ad gratiam: habitualem (a. 12), sacramentalem (a. 13)
4. quantum ad culpam (a. 14)
5. quantum ad penam (a. 15)
E per restare alle caratteristiche redazionali annoto che la divisione in “articoli” (ogni articolo raccoglie una questione sollevata nel corso della disputa) è data dallo stesso Remigio, non nel corso del testo ma a fine quodlibeti; per essere esatti, a fine De subiecto theologie, che nel codice segue i quodlibeti. Cod. C presenta la sequenza: Quolibet I e II (ff. 71ra-90vb), De subiecto theologie (ff. 91ra-95va); fine ed explicit di quest’ultimo occupano sette righe di f. 95va, resto di colonna in bianco; seguono Articuli primi quolibet (95vb) e Articuli secundi quolibet (96ra); in bianco colonna b di 96r e tutto il verso della medesima carta; mentre da 97ra riprende regolarmente la trascrizione del De bono comuni (97ra-106rb). A inizio del primo quodlibeto, nel margine superiore di f. 71ra, mano B dell’autore annota: «Tabula super quolibet queras infra post questionem de subiecto theologie que ponitur immediate post quolibet». La trascrizione della lista degli articoli quodlibetali dopo il De subiecto theologie potrebb’essere incidente di copia; ma potrebbe anche far pensare che al momento della trascrizione delle opere in cod. C la tabula dei quodlibeti non fosse ancora stata redatta: in vista della stesura e inserimento della tabula, il copista lascia in bianco una carta e mezza tra il De subiecto theologie e il De bono comuni, spazio risultato poi eccedente alle due colonne sufficienti alla tabula dei quodlibeti. Comunque sia, il codice trasmette anche gli articoli dei quodlibeti che nell’intenzione dell’autore (confermata dalla nota autografa a f. 71ra) dovevano far seguito agli stessi quodlibeti, così come la lista dei capitoli delle opere trattatistiche di cod. C fa seguito alle rispettive opere. Nell’edizione ho trasferito per comodità la tabula degli articoli prima dei quodlibeti e ho inserito il titolo degli articoli a inizio delle singole questioni al solo scopo di facilitare la lettura e seguire l’articolazione interna dei quodlibeti. Per la medesima ragione ho numerato progressivamente le obiezioni e relative risposte.
■ Il Glorieux avanza riserve sulla divisione dei quodlibeti in articoli (La littérature quodlibétique I, 48; anche in Le Quodlibet..., «Divus Thomas» (Pl.) 42 (1939) 86). Come ho detto, gli articoli dei due quodlibeti di Remigio sono dati dal medesimo codice che ne trasmette il testo, e Remigio stesso vi rimanda con la nota autografa a f. 71ra, così come dall'Extractio rimanda più d'una volta all'«articulus» dei quodlibeti (vedi Introduzione II). Per la medesima ragione ho adottato a sistema di citazione numero di quodlibeto e numero d’articolo. Va da sé che un’unità di disputa è costituita dal quodlibeto, di cui gli articoli costituiscono i singoli problemi o singole “questioni” sollevate nel corso d’una medesima disputa. Sulla confusione originata dall'aver interpretato gli articoli come unità di disputa (Quaestio) nel caso delle questioni disputate di Tommaso d'Aquino vedi A. DONDAINE, Secrétaires de saint Thomas, Roma 1956, pp. 209-16; EL 22/1, p. 5* n. 1.
Il titolo Quolibet primum e Quolibet secundum è ripetuto nel margine superiore del recto d’ogni carta nel corso del rispettivo quodlibeto. Al margine superiore destro d’ogni recto di carta è scritto il numero seriale delle opere di cod. C: numeri 5 e 6 designano rispettivamente Quolibet I e Quolibet II.
Quanto al testo, c'è soltanto da ricordare che i due quodlibeti sono trasmessi dall’unico esemplare cod. C 4.940 della Biblioteca Nazionale di Firenze, fondo Conventi soppressi, proveniente dalla biblioteca del convento domenicano di Santa Maria Novella e qui conservato fino alla soppressione napoleonica. Cod C, insieme ad altri codici remigiani, è codice d’autore: eccetto ff. 1r-74r, tutto il codice è stato trascritto dal copista A (che trascrive l’84,5% dell’intero corpus remigiano) sotto la supervisione di Remigio; costui interviene per correggere incidenti di copia, talvolta per inserire integrazioni e ulteriori sviluppi redazionali (mano B). Il testo pertanto, come si potrà constatare dall’apparato critico, non presenta difficoltà critiche di sorta. A titolo di curiosità si può segnalare qualche errore di copia sfuggito anche al revisore Remigio: actus, ad esempio, scritto in luogo di accidens in Quol. II, 1, 15, lezione richiesta dall’immediato contesto, più esattamente dai termini del sillogismo, e che ha l’indubbio conforto del passo parallelo di Quol. I, 1 ob. 15. Mentre qualche utile commento può esser fatto a proposito degli interventi integrativi di mano B.
■ Per ff. 1r-74r di cod. C gli studiosi di Remigio, me incluso, hanno sempre parlato di una sola mano (X), mentre G. Pomaro (Censimento I, in MD 1980, 366) fa parola di due mani senza specificare oltre; interpellata sulla questione e dopo ulteriore controllo, la Pomaro mi ha gentilmente confermato per lettera (14.V.1982) che a suo giudizio il lavoro delle mani va così distribuito: prima mano ff. 1ra-7ra (X1, tutto il trattato Divisio scientie), seconda mano ff. 7rb-74rb (X2).
■ Per la tradizione del testo delle opere remigiane vedi Studio Introd. I e Append. III con relative indicazioni bibliografiche d'altri autori; PANELLA, Un'introduzione..., in MD 1981, 29 ss.
Vere e proprie omissioni di copia - classico l’incidente per omeoteleuto - riparate da mano B sono facilmente individuabili da chi voglia scorrere l’apparato critico. Segnalo i casi più notevoli: Quol. I, 1, 82-83; I, 6, 39-40; I, 12, 24-25 e 62-64; Quol. II, 5, 38-39. Altre omissioni di copia alquanto consistenti non sembrano spiegabili con l’incidente «saut du même au même»: I, 6, 88-111; II, 10, 59-66.
Negli articoli 9 e 10 del secondo quodlibeto ci s’imbatte in lunghe integrazioni marginali di mano B su un testo che non fa sospettare omissioni di copia: nessuna frattura sintattica nella linea del discorso, nessun indizio di cadenze omeoteleutiche. Il testo integrato da mano B ha compiutezza logica e grammaticale; il testo copiato dall’amanuense ha a sua volta la propria coerenza nel tessuto discorsivo, indipendentemente dall’integrazione segnalata al margine della carta. Si è davanti a sviluppi redazionali o a precisazioni dottrinali. Sono i casi degli interventi di mano B in Quol. II, 9, 2832; II, 9, 43-48; II, 10, 36-41; II, 10, 47-55. Si deve pensare che qui l’autorecorrettore (mano B) non abbia riparato omissioni di copia (restituendo dunque un testo presente nell’esemplare) ma abbia fatto delle vere e proprie giunte a trascrizione avvennuta. Giunte d’autore, perché incontestabilmente vergate dalla ben nota mano B dei codici remigiani, ma che - bisogna pensare - non facessero parte della stesura originale dei quodlibeti; quella, per intenderci, dell’esemplare da cui trascriveva mano A. In tal caso le giunte posteriori supporrebbero il tempo di trascrizione di cod. C. Questo codice non ha datazione propria. Per considerazioni svolte altrove, si può ragionevolmente supporre che anche cod. C sia stato trascritto al tempo in cui Remigio raccoglieva e riordinava le proprie opere; forse prima dei codd. G4, D, G3, visto che il copista A, subentrato ad altri a partire da f. 74v, porta a termine tutto cod. C, e trascrive interamente gli altri tre codici summenzionati. La trascrizione di quest’ultimi fu eseguita entro gli anni 1314 e 1316.
Nell'edizione sono ridotte all’uso moderno: grafia dei numeri, delle maiuscole e minuscole, interpunzione, divisione in capoversi, diversificazione di u in u e v (fonemi vocalico e consonantico da tempo diversificati). Intatte tutte le altre peculiarità grafologiche.
La nasale preconsonantica è sciolta m o n secondo l’uso moderno; rispettati i casi in cui il nesso np appare scritto in esteso. Il frequentissimo .s. è sciolto scilicet; poche volte appare a piene lettere, ed è sempre silicet, rispettato nel testo. Cf. Remigiana..., MD 13 (1982) 382-421.
I numeri dei versetti delle citazioni bibliche sono inseriti nel testo tra parentesi quadre. Tra parentesi quadre anche le integrazioni dell’editore, di cui si dà ragione in apparato critico. Tra parentesi tonde sviluppi di compendi suscettibili d’altro scioglimento. Punti distanziati (. . .) segnalano spazio in bianco nell’originale.
■ Tre i casi di brevi spazi in bianco (. . .) e tutti documentano stadio redazionale non concluso di messa a punto della documentazione. Quol. II, 9, 65 riguarda numero del libro in una citazione dal De animalibus d’Aristotele; II, 5, 28-29 e II, 14, 96-97 riguardano citazioni mnemoniche di adagi, il primo da sant’Agostino, il secondo attribuito a san Bernardo. Almeno per i due ultimi casi, Remigio - per lo più accurato nelle citazioni - deve aver desistito dall’impresa. L’adagio d’Agostino è libera rielaborazione dal De libero arbitrio III, 18 § 5. Il secondo, circolante sotto il nome di Bernardo, non trova riscontro nelle opere di costui; Remigio l’aveva riportato anche in Contra falsos 37, 150-151, ma lì nessuno spazio in bianco testimonia l’intenzione di completare l’elemento bibliografico della citazione.